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La nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condomini sono più
di quattro.
Nel caso siano meno di quattro la nomina è facoltativa.
L’amministratore è nominato dall’assemblea condominiale. Se l’assemblea
non provvede, su ricorso di uno o più condomini, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria (art. 1129, co. 1, cc).
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L'amministratore può essere scelto sia tra i condomìni che come
professionista esterno oppure da una società (la giurisprudenza più recente ha
ritenuto valida la nomina di una società di fatto o di una società di
persone come amministratore di condominio - sentenza della Cass.
24.12.1994, n. 11155). Non è necessario essere iscritti ad un albo specifico.
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Perché la nomina sia valida è richiesta la maggioranza dei partecipanti
all'assemblea e la presenza di almeno la metà del valore. Dette maggioranze
sono inderogabili sia per la prima che per la seconda convocazione. La nomina va
verbalizzata.
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L'amministratore dura in carica un anno.
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La revoca dell’amministratore può avvenire in qualsiasi momento. Non è
richiesta una giusta causa.
L’amministratore, su ricorso di ciascun condomino, può essere revocato
dall'autorità giudiziaria.
Nel caso di revoca giudiziaria, deve essere fornita la giusta causa. In
questo caso deve essere provata davanti alla autorità giudiziaria.
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I compiti dell’amministratore sono elencati dall’articolo 1130 del C.C. e
sono:
L'amministratore ha diritto ad un compenso per l'attività di gestione
svolta, e l'importo è determinato dall'assemblea. Il compenso spetta fino al
momento delta sostituzione con il nuovo amministratore, e quindi anche quando il
mandato è già scaduto. Nel caso in cui l'assemblea nel corso di un determinate
esercizio non abbia determinate il compenso spettante all'amministratore, si
ritiene che quest'ultimo abbia diritto all'ammontare corrisposto nell'anno
precedente. Se 1'amministratore ritiene iniquo il compenso attribuitogli
dall'assemblea, può rivolgersi al giudice.
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