casa condominio locazione ingegnere avvocato legale consiglio informazioni condominio casa consulente legale ingegnere avvocato
 
Consigli pratici
 

Home
Su

 

Il regolamento d'assemblea in pratica

Derogare o non derogare questo è il problema
Se le nuove regole non piacciono ?
Ecco alcuni consigli pratici per la redazione del regolamento interno del condominio:
dotare tutti i condomini di una copia del regolamento proposto (esistono diversi schemi di base già pronti, disponibili presso le associazioni dei proprietari di immobili o degli amministratori di condominio);
in assemblea, citare i singoli articoli, e riportare sul registro dei verbali l'elenco degli articoli approvati tali e quali, nonché le modificazioni e integrazioni che si rendessero necessarie, in base alle caratteristiche del condominio;
considerata l'importanza che riveste il regolamento condominiale, conviene sempre farsi assistere da un tecnico competente che, dopo aver esaminato le caratteristiche dell'edificio, aiuterà nella stesura del regolamento;
un regolamento incerto, impreciso, incompleto, se non addirittura lesivo dei diritti sulle proprietà private, porterà inevitabilmente a dissapori, contrasti, ricorsi alla magistratura.
Derogare o non derogare, questo è il problema
Il regolamento condominiale può discostarsi dal codice civile? La risposta è: sì e no. Solo il regolamento contrattuale o l'assemblea con l'approvazione di tutti i condomini può derogare alle norme del codice. Ad esempio, stabilendo un criterio di ripartizione di alcune spese diverso da quello fissato in generale dalla legge. Alcuni articoli del codice, poi, sono assolutamente inderogabili. Questi sono:
l'impossibilità di sottrarsi all'onere delle spese (art. 1118 c.2);
l'indivisibilità delle cose comuni (art. 1119);
la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti (art. 1132);
i requisiti di validità ed efficacia delle assemblee (art. 1136);
la procedura di impugnazione delle delibere (art. 1137);
Sono inderogabili anche i seguenti articoli delle "Disposizioni di attuazione del codice civile)":
art. 63, che regola l'azione per ottenere il pagamento dei contributi e pone la relativa sanzione;
art. 66, che regola le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;
art. 67, che autorizza il condòmino a intervenire all'assemblea mediante rappresentante e regola il diritto di voto nei casi di proprietari pro-quota e di usufruttuario;
art. 69, che autorizza in determinati casi la revisione o modifica dei valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano, anche nell'interesse di un solo condòmino.
Se le nuove regole non piacciono
Chi non è d'accordo con alcuni punti del nuovo regolamento di condominio e li ritiene illegittimi, può fare ricorso al giudice, che potrà sospendere l'entrata in vigore del regolamento in attesa della sentenza.
L'impugnazione deve essere fatta: entro 30 giorni dalla data della delibera se a presentare ricorso è un condòmino dissenziente, entro 30 giorni dalla data in cui si è ricevuta la delibera, nel caso dei condòmini assenti.
Trascorsi questi termini senza che il regolamento sia stato impugnato, esso avrà effetto per tutti i condòmini.
Se però il regolamento contiene norme illecite o impossibili o contrarie al titolo di proprietà, deve considerarsi affetto da nullità radicale e potrà essere impugnato in qualsiasi momento.
 
Per eventuali commenti o suggerimenti relativi a questo sito scrivi al Web Master webmaster@tutelati.it
Ultimo aggiornamento: 03 aprile, 2004. Per le consulenze online utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di richiesta.